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ARGOMENTO:

DIRITTI DEI CONSUMATORI – COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 9 Anni 9 Mesi fa #502

Non banalizzerei. Ho visto il lavoro fatto da DesignXTutti per allinearsi alla normativa: a volte si tratta di dettagli, che però possono fare la differenza in termini di qualità percepita
Ing. Paolo Tateo
CEO bindCommerce

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DIRITTI DEI CONSUMATORI – COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 9 Anni 10 Mesi fa #496

In Effetti per chi usa Virtuemart non cambia praticamente nulla..!
Solo modificare qualcosa nelle condizioni di vendita e null'altro! Problemi per chi spedisce con Prioritaria!
Luca

BOMA SRL Semplificata
www.bomaitalia.com

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DIRITTI DEI CONSUMATORI – COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 9 Anni 10 Mesi fa #487

...e io che volevo copiare Amazon mettendo il pulsante "Concludi Ordine" in alto... ora saranno loro a doversi adeguare.

Per il resto non vedo grandi cambiamenti a parte la spedizione assicurata.
Gli altri obblighi mi paiono abbastanza "standard". Ci sarà poco da modificare/aggiungere.

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DIRITTI DEI CONSUMATORI – COSA CAMBIA DAL 14 GIUGNO 9 Anni 10 Mesi fa #462

  • Fabio Russo
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Il 26 Marzo 2014 è entrato in vigore il testo definitivo del d.lgs. 21/2014, che recepisce la direttiva 83/2011 sulla tutela dei consumatori e introduce una serie di novità nell ́ambito dei contratti a distanza ed in particolare dei contratti stipulati online. La nuova disciplina verrà applicata ai contratti conclusi a partire dal 14 giugno 2014. I rapporti online tra professionista e consumatore verranno dunque, per gran parte, regolati dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), dal d.lgs. 70/2003 relativo ai servizi della società dell ́informazione nel mercato interno con particolare riferimento al commercio elettronico, e, per alcuni aspetti, dal codice civile.
Importante sottolineare come la nuova regolamentazione sia finalizzata a rendere più semplice il commercio online transfrontaliero, garantendo un ́armonizzazione massima della disciplina in questione e fornendo degli strumenti standardizzati (come il modulo e il formulario per il diritto di recesso) per tutta Europa.
Tra le novità, oltre al diritto di recesso, devono essere menzionate nuove disposizioni per la consegna, più stringenti e completi obblighi informativi precontrattuali, disposizioni precise sul layout della pagina riassuntiva dell ́ordine prima della conclusione dell ́acquisto.

Obblighi informativi precontrattuali
Tra le novità introdotte dalla direttiva europea vi sono obblighi informativi precontrattuali più stringenti rispetto a quanto previsto fino ad ora dal Codice del Consumo, indirizzati a garantire più chiarezza nei rapporti contrattuali online.
Più nello specifico tra le novità previste troviamo un ́informativa completa sul diritto di recesso, sui prezzi totali dei beni e servizi offerti nel negozio online (con delle particolarità per contratti a tempo indeterminato), sulle eventuali eccezioni al diritto di recesso e così via. Tutte queste informazioni dovranno, a partire dal 13 giugno 2014, esser fornite nel negozio online in pagine informative generali, rese permanentemente disponibili tramite un link nel footer del negozio

Informazionisulcommercianteonline
Queste informazioni fanno parte del “biglietto da visita” commerciante online ed erano già previste dalla normativa ante D.lgs. 21/2014. Si tratta di un punto fondamentale della presentazione del negozio online che garantisce credibilità, professionalità e trasparenza nei rapporti con i propri clienti.
Le informazioni sull ́identità del commerciante online devono esser sempre reperibili, anche quando ci si trovi già all ́interno del processo d ́ordine (dal carrello in poi).

Consegna
Le informazioni sulle modalità e tempistiche di consegna dovevano già esser fornite, secondo le disposizioni ante d.lgs. 21/14, “prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza”, senza ulteriori specificazioni. Ora vi sono due aspetti innovativi:
Le modalità da seguire per fornire tali dati L ́esattezza dell ́informazione data
Per quanto riguarda le modalità, l ́informazione, che è definita precontrattuale, deve esser fornita prima che il contratto sia effettivamente concluso (e quindi prima di selezionare il pulsante per acquistare i prodotti). L ́informazione fornita deve metter il cliente nella posizione di poter calcolare in anticipo quando aspettarsi la consegna: perciò non bisogna confondere questo punto con informazioni sulla disponibilità e tempistiche di elaborazione dell ́ordine. Fate partire il computo dei giorni da una data precisa ed oggettivamente determinabile (normalmente dalla conclusione dell ́ordine tramite la selezione del pulsante “acquista”, o dall ́accredito del denaro sul vostro conto in caso di pagamento anticipato – e qui sarebbe opportuno anche informare in via generica sulle tempistiche di accredito bancarie).

Come sopra accennato, secondo le nuove disposizioni, l ́obbligazione principale in capo al venditore, ossia l ́obbligazione di consegnare la cosa, non sarà più soddisfatta con la consegna della cosa al vettore o spedizioniere (art. 1510 c.c. “il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere”): infatti secondo la nuova formulazione applicata ai contratti conclusi con i consumatori “l ́obbligazione di consegna è adempiuta mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore” (art. 61 comma 2 D.Lgs. 21/14).
Il conseguente passaggio del rischio in caso di perdita o danneggiamento dei beni (per causa non imputabile al venditore) si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest ́ ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni (art. 63 comma 1 d.lgs.21/14).
Nella partica ciò significa che in caso di perdita o danneggiamento della cosa trasportata sarete voi a dover riparare il danno causato al consumatore per la mancata consegna (ad esempio tramite la sostituzione con un nuovo prodotto o il rimborso delle somme pagate), per poi potervi rifare sul trasportatore a seconda degli accordi logistici con questi stipulati.
Inoltre fornire come opzione una spedizione assicurata, con un sovrapprezzo per l ́assicurazione, sarà considerato comunque contrario alle nuove norme in quanto corrispondente ad un illegittimo accollo di responsabilità per il trasporto della cosa in capo al consumatore.

Diritto di recesso
Il diritto di recesso è stato profondamente riformato dalla direttiva 83/2011 proprio nell ́ottica di una standardizzazione e semplificazione dei diritti dei consumatori anche a livello transfrontaliero. Questa standardizzazione ha comportato degli interventi a livello contenutistico e procedurale. Qui di seguito una panoramica dei punti focali della riforma, che verranno trattati separatamente e più approfonditamente in un successivo libro bianco sul tema.
Modificadeiterminiafavoredelconsumatore
Il termine per l ́esercizio del diritto è stato prolungato a: 14 giorni (contro i 10 giorni lavorativi attuali) a partire dalla conclusione del contratto (per prestazione di servizi) o dal possesso dei beni (per i contratti di vendita di beni);
Il termine per il rimborso al consumatore in caso di recesso è stato ridotto a: 14 giorni da quando il professionista è venuto a conoscenza del diritto di recesso;
Il termine per la restituzione della merce al professionista in caso di esercizio del diritto di recesso è stato prolungato a: 14 giorni (contro i 10 giorni lavorativi attuali) dalla comunicazione della volontà di recedere (mentre attualmente la decorrenza è fatta partire dalla data di ricevimento del bene).
Obbligodelprofessionistadiinformativaprecontrattuale
Su condizioni, termini e procedure (cosa che “ante riforma” doveva avvenire solo nel momento della conferma dell ́ordine). A questi fini il professionista può usufruire del modello in allegato al d.lgs. (All. I parte A)
In caso di violazione dell ́ obbligo informativo:
Il termine entro il quale il consumatore può recedere è prolungato di 12 mesi ( e quattordici giorni)
Il consumatore non deve sostenere il costo diretto di restituzione dei beni
Il consumatore non deve sostenere alcun costo per la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas elettricità e teleriscaldamento durante il periodo di recesso
Formaperl ́eserciziodeldirittodirecesso
La volontà di recedere può esser comunicata in qualsiasi forma dal consumatore, tramite una dichiarazione esplicita oppure tramite l ́utilizzo del formulario standardizzato fornito in allegato al d.lgs. (All. I parte B).
Questo punto è da considerare una vera e propria svolta in Italia, visto che la legge prevedeva, fino a questo momento, che il recesso avvenisse tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (o in caso di recesso tramite formulari online o via e-mail, che questo venisse confermato nelle successive 48 ore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno).

Pagina d ́ordine: nuove informazioni obbligatorie
La direttiva sui diritti dei consumatori ha apportato delle modifiche a livello contenutistico e di layout anche riguardanti il processo d ́ordine e la denominazione del pulsante d ́acquisto. Queste modifiche rientrano nell ́ottica di armonizzazione a livello europeo ed hanno in come obiettivo principale quello di evitare che i consumatori concludano contratti senza aver ben chiaro quali condizioni saranno applicate o senza rendersi conto della vincolatività delle operazioni che stanno mettendo in atto (soprattutto per quanto riguarda la vincolatività degli obblighi di pagamento).
Proprio per rendere più chiaro il contenuto contrattuale e per non lasciare adito a dubbi circa il momento a partire dal quale nasce l ́ obbligo di pagamento in capo al consumatore, sono state introdotti dei requisiti standard per il processo d ́ordine.
In alcuni casi potranno essere necessarie delle modifiche rilevanti nel layout del vostro negozio, perciò il suggerimento che possiamo dare è quello di organizzarsi per tempo!
Le modifiche infatti saranno obbligatorie per tutti i contratti stipulati a partire dal 14 di giugno ma potranno anche esser apportate anteriormente a quella data.
La pagina d ́ordine, deve contenere una sorta di riassunto dell ́ordine direttamente prima che il consumatore concluda lo stesso. Perciò il riepilogo deve contenere, in maniera chiara, le seguenti informazioni standard:
le caratteristiche principali dei prodotti che si stanno per acquistare, con il loro prezzo unitario
spese di consegna, imposte e qualsivoglia altro costo aggiuntivo
nel caso di un contatto a tempo indeterminato o comprendente un abbonamento i costi totali per il periodo di fatturazione (se il contratto prevede l ́addebitamento di una quota fissa il prezzo totale equivale ai costi mensili totali)
la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto
se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto
Queste informazioni devono esser posizionate al di sopra del pulsante “ordine con obbligo di pagare” e chiaramente evidenziate rispetto al resto della pagina del processo d ́ ordine, proprio per garantire una chiarezza massima su tutti costi che saranno applicati e che faranno parte dell ́acquisto. Se il professionista; A PARTIRE DAL Giugno 2014, infatti non soddisfa questi requisiti nel processo d ́ordine il consumatore non sarà vincolato dal contratto o dall ́ ordine.

E-mail di conferma
Il professionista è tenuto inoltre a fornire, entro un termine ragionevole, la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni o prima che l’ esecuzione del servizio abbia inizio.
Con mezzo durevole si intende una e-mail o documenti cartacei, il mero rinvio al vostro sito non è sufficiente.
Le informazioni che devono esser presenti nella e-mail di conferma corrispondono alle informazioni previste dall ́art. 49 D.Lgs. 21/14 come obblighi precontrattuali (vedere il paragrafo sopra riportato).
Inoltre l ́ e-mail di conferma dovrà contenere le clausole e le condizioni generali in maniera da porre il destinatario in condizione di memorizzarle e riprodurle.
Si ricorda inoltre che, tra le informazioni richieste nella conferma dell ́ ordine, è da includere la informativa sul recesso e il modello di recesso tipo (secondo All. I B del d.lgs. 21/2014)3.
Ringraziano per il messaggio: Paolo Tateo

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